Trasformazione digitale dell’impresa: integrazione ed interconnessione indispensabili
Parlare di macchinari 4.0? Inutile senza inquadrare il paradigma 4.0
Con l’introduzione, a partire dal 2017, della misura nota come “iperammortamento” le aziende hanno avuto la possibilità di agevolare gli investimenti in asset produttivi “tecnologicamente avanzati” con un’intensità di aiuto mai vista in precedenza. Tale misura, evoluta in Credito d’Imposta (con la Legge di Bilancio dell’anno scorso, legge 160/2019) e resa oggi ancor più interessante a fronte dell’ulteriore rafforzamento delle aliquote, ha certamente portato molte imprese ad effettuare investimenti in “tecnologia 4.0” con una (troppo spesso) diffusa convinzione che ciò sia necessario e sufficiente a conseguire i benefici del nuovo paradigma.
Non esistono Macchine 4.0 ma Ambienti 4.0
Le macchine 4.0 non esistono. Esistono macchine, impianti e dispositivi che sono predisposti tecnologicamente e possiedono quanto necessario per poter essere introdotti in un ambiente 4.0; ambiente dove altrettanto importante è la presenza di beni immateriali intangibili, in un contesto dove il “digital backbone” consente di trarre il massimo vantaggio dall’interoperabilità di tutti i fattori produttivi e dallo sfruttamento in tempo reale dei dati, vera nuova moneta della quarta rivoluzione industriale.
Il cuore del sistema non è più, pertanto, il “reparto produttivo” ma “l’ecosistema digitale esteso” dove il dato rappresenta il fattore differenziale di creazione del valore unitamente alla struttura informativa necessaria alla gestione di tale ecosistema.
Per questo, anche in relazione agli incentivi confermati dal piano Transizione 4.0, la norma agevolante ha sin dall’inizio previsto che i beni oggetto di agevolazione debbano soddisfare alcuni requisiti (le “caratteristiche tecnologiche”) che non dipendono unicamente dal bene ma anche dal contesto informativo dell’azienda utilizzatrice potenziale beneficiaria.
E proprio i requisiti di “interconnessione” e “integrazione” costituiscono l’elemento discriminante (e spesso il principale ostacolo) alla fruizione del beneficio.
Le tecnologie abilitanti 4.0 – Fonte Ministero dello Sviluppo Economico
Industria 4.0 e agevolazioni fiscali: quali requisiti?
La legge 232/2016, che ancora oggi norma le regole tecniche (insieme all’altro documento di prassi fondamentale, la Circolare 4/E di Agenzia delle Entrate del 30.03.2017), prevede determinate caratteristiche tecnologiche obbligatorie per i beni riconducibili al primo gruppo dell’allegato A, ossia quello che consente di individuare macchine e impianti eleggibili al beneficio.
Tra i requisiti, è richiesto che i beni siano dotati di:
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
Si tratta evidentemente di requisiti che coinvolgono non solo l’asset materiale ma anche il sistema produttivo in cui lo stesso è destinato ad essere impiegato e la Circolare 4/E fornisce poi ulteriori dettagli su tali requisiti.
L’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni come a esempio il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, quelli di progettazione e sviluppo del prodotto, di monitoraggio, anche in remoto, e di controllo o con altre macchine dello stabilimento, il tutto per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.).
Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di individuare l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo paragrafo.
Ulteriori precisazioni:
- la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;
- nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica;
- per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.
L’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:
- Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia un’integrazione fisica sia informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;
- Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;
- Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti).
Come è facile constatare, questi due requisiti implicano che il bene, destinato ad essere inserito nel contesto produttivo, sia dotato di quanto necessario a realizzare lo scambio di informazioni; è quindi evidente come, allo tempo stesso sia necessaria la presenza di ulteriori asset (materiali ed immateriali) esterni con i quali il bene possa realizzare tale scambio.
Un ruolo centrale nell’architettura del sistema 4.0 è certamente assunto dai sistemi MES (acronimo di Manufacturing Execution System), quali elementi pivot di raccordo tra l’ambiente produttivo a valle (shop floor) e i sistemi gestionali a monte di tipo ERP. Ma di MES parleremo in un prossimo articolo.
Fonte: ingenio-web.it
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