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Proroga BONUS SUD: Legge di Bilancio 2022

Proroga BONUS SUD: Legge di Bilancio 2022

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dell’articolo 1, comma 171, della legge 178/2020, sarà fruibile per gli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2022.

Il bonus è fruibile per l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio purché rientrino in un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) 651/2014. In riferimento a questa previsione (rinvenibile nell’articolo 1, comma 99, della legge 208/2015) l’agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E del 2016, ha chiarito che costituisce presupposto per l’agevolazione l’acquisto di beni funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai ottenuti precedentemente e al cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

A rendere effettivo l’aiuto per l’anno in corso è la legge di Bilancio 2022 con l’articolo 1, comma 175, che, modificando il comma 98 dell’articolo 1 della legge 208/2015, inserisce il riferimento alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

L’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015 aggiornato continua però a recare il riferimento alla precedente Carta degli aiuti per la misura massima del credito d’imposta fruibile. Ciò comporta l’impossibilità di beneficiare delle più generose misure previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Pertanto in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise il credito d’imposta sarà determinato nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. In Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%. L’incentivo si determina su valori massimi rispettivi per i limiti dimensionali delle imprese di 3 milioni, di 10 milioni e di 15 milioni. In caso di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Chi può ottenere il bonus?

Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Al fine di meglio specificare l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame si specifica che, sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per la concessione di tale credito d’imposta è stata comunque prevista una limitazione di applicazione per i soggetti che operano in talune attività. Infatti, per specifica previsione legislativa, “l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”.

Il credito d’imposta in commento può essere cumulato, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ovvero come aiuti “de minimis”, non aventi ad oggetto i medesimi costi. Lo stesso è, quindi, cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento).

Fonte: Redazione TFDC

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