Nuovo patent box: le regole per accedere alla super deduzione
Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione anche i brevetti per invenzioni, come quelle biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione
Disposizioni attuative per il nuovo patent box. Con un provvedimento di ieri sera, 15 febbraio 2022, il direttore dell’Agenzia ha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato, introdotto dall’articolo 6, del Dl n. 146/2021, il collegato alla legge di bilancio. Legge che, con i commi 10 e 11, ha apportato alcune modifiche all’impianto normativo delineato dall’articolo 6, tra l’altro, elevando la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelabili dal 90 al 110% e restringendo l’ambito applicativo del beneficio a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, con l’esclusione, quindi, di marchi d’impresa e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Tra le molteplici precisazioni, il provvedimento, dopo aver sottolineato che possono accedere al patent box solo i titolari di reddito d’impresa “investitori”, cioè coloro che sono titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali su cui hanno effettuato l’investimento, sopportandone il costo, entra nell’ambito oggettivo dell’agevolazione chiarendo che tra i brevetti sono inclusi anche quelli per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione.
Sul fronte delle attività le cui spese danno diritto alla maxi-deduzione, l’Agenzia rimanda, tra l’altro, a quelle classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, individuate dal decreto Mise del 26 maggio 2020 (articoli 1, 2 e 3), alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali e a quelle svolte dall’investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Tra le spese agevolabili, trattate nel punto 4 del provvedimento, contano anche quelle sostenute per il personale dipendente o titolare di rapporto di lavoro autonomo, direttamente impiegato nello
svolgimento delle attività rilevanti. In particolare, per le spese di personale subordinato, rileva la retribuzione, al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede. Ci sono, poi, le quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività, le spese per servizi di consulenza, quelle per materiali e forniture e per il mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati e per la prevenzione della contraffazione. Non partecipano, invece, gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
Quanto alle attività svolte in vista dell’ottenimento, per il bene, di una privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata, purché le relative spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa. Se però le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box (articolo 1, comma 42, legge n. 190/2014), sono escluse dalla super deduzione.
Il provvedimento interviene anche sulle modalità di calcolo della maggiorazione del 110% delle spese agevolate e, in linea con il Dl n. 146/2021, afferma che queste sono imputate a ciascun periodo d’imposta in applicazione del principio di competenza, “indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse”.
Inoltre, indica la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui venga recuperata in tutto o in parte la maggiorazione dedotta. In tal caso, è necessario predisporre un documento articolato in due sezioni, la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione, la seconda, invece, tesa a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e quindi le spese rilevanti. Un adempimento che le micro imprese, le piccole e le medie imprese, possono assolvere in forma semplificata, fornendo tuttavia informazioni equipollenti.
E, infine, dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello. Qualora la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività svolte come ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente (articolo 3, comma 2, Dlgs n. 156/2015).