Industria 4.0: sui software confermato l’aumento del bonus dal 20% al 50%
Va in porto senza modifiche la maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022. Il testo dell’articolo 21 decreto aiuti licenziato lunedì 11 luglio dalla Camera e che attende il via libera definitivo del Senato conferma l’aumento dal 20% al 50% del tax credit spettante per quest’anno e per i primi sei mesi del 2023 in presenza di prenotazione entro il prossimo 31 dicembre.
L’articolo 21 del Dl 50/2022 ha incrementato dal 20% al 50% la misura dell’agevolazione prevista per gli investimenti in software con le caratteristiche Industria 4.0 (allegato B della legge 232/2016) effettuati nell’intero anno 2022, nonché fino al 30 giugno 2023, laddove, entro il prossimo 31 dicembre, venga confermato l’ordine al fornitore e pagato un acconto non inferiore al 20% del costo.
La nuova percentuale si inserisce all’interno di una disposizione (comma 1058 della legge 178/2020 modificato dalla legge 234/2021) che prevede un unico periodo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (e coda al primo semestre 2024 per le prenotazioni del 2023) nel quale si applica un tax credit del 20% con un tetto di spesa annuale di 1 milione.
L’agevolazione riguarda, oltre che i beni immateriali indicati nell’allegato B) alla legge 232/2016, le spese sostenute per servizi relativi all’utilizzo dei beni stessi mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse («cloud computing»).
Dopo l’intervento del decreto aiuti, viene inserito un sotto-periodo temporale (anno 2022 più coda del primo semestre 2023) nel quale il credito in questione passa al 50%, fermo restando il limite di spesa di 1 milione su cui applicare la percentuale. Essendo il tetto di spesa “annuale”, mentre la nuova percentuale copre investimenti di 18 mesi, non è chiaro come esso operi sugli acquisti del primo semestre 2023. Ad esempio, ci si chiede se le imprese che effettuano investimenti in beni immateriali agevolati per 1 milione nel 2022 e per ulteriori 300 mila euro nel primo semestre 2023 (con prenotazione 2022) possano usufruire per l’intero importo (1.300.000) del credito 50% del decreto aiuti (utilizzando due limiti annuali di 1 milione, il primo per il 2022 il secondo per il 2023), oppure se si debbano fermare a 1 milione per l’intero periodo di 18 mesi, in quanto il tetto annuo del 2022 assorbe anche gli acquisti del 2023 qualora prenotati entro il 31 dicembre prossimo.
Nessuna modifica subiscono invece gli incentivi per gli investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A alla legge 232/2016). Chi ha “prenotato” i beni entro il 2021, può usufruire dei più vantaggiosi crediti del comma 1056 della legge 178/2020 (50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni; 10% tra 10 e 20 milioni) effettuando gli investimenti fino al 31 dicembre 2022 (termine fissato dal milleproroghe).
C’è tempo fino al 31 dicembre prossimo anche per completare gli investimenti in beni materiali eimmateriali “ordinari” (cioè non 4.0) prenotati (ordine e acconto del 20%) entro il 2021, sfruttando lapercentuale di credito di imposta del 10% (comma 1054 della legge 178/2020) anziché quella ridottadel 6% valida per il 2022 e il primo semestre 2023 (comma 1055).
In merito alle formalità, le imprese si attendono una presa di posizione delle Entrate che renda menostringenti le indicazioni della risposta 270/2022 che ha previsto l’obbligo di riportare gli estremidella norma anche sui Ddt che scortano i beni.
L’Agenzia dovrebbe opportunamente precisare che, se l’indicazione è già in fattura, l’omissione nelDdt è di tipo meramente formale e non fa decadere dall’agevolazione.
Articolo 21
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l’anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 58.