Industria 4.0 e gli incentivi alle imprese
Il Piano nazionale Industria 4.0 intende promuovere la digitalizzazione delle imprese italiane ed è uno strumento straordinario che ha introdotto un incentivo automatico fiscale a vantaggio delle imprese.
Credito d’imposta R&S (2015-2023)
Il Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo è un’agevolazione fiscale che spetta a quelle imprese e società di qualsiasi forma giuridica che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotta dal decreto Destinazione Italia e poi modificata dalla scorsa legge di stabilità.
Con il decreto Dignità, il bonus prorogato fino al 31 dicembre 2020 scende dal 50% al 25% mentre rimane fisso al 50% solo per alcune tipologie di spese.
In base alle ultimissime novità il credito d’imposta ricerca e sviluppo è stato prorogato fino al 2023 per effetto del decreto sblocca cantieri.
Cos’è il Credito d’Imposta?
Il bonus ricerca e sviluppo è un’agevolazione fiscale introdotta dal decreto Destinazione Italia e consiste nella possibilità, per le imprese che investono nel settore della ricerca e dello sviluppo al fine di aumentare l’innovazione e la loro competitività, di ottenere un credito d’imposta ricerca e sviluppo.
A chi spetta il Credito d’Imposta?
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo spetta alle imprese e alle società che investono fino ad un massimo di 20 milioni di euro nelle attività di ricerca e sviluppo dagli anni 2016 al 2023.
In particolare il credito spetta a tutte le imprese di qualsiasi ordine giuridico e alle imprese non residenti ma con stabili organizzazioni in Italia.
Requisiti e condizioni
Il bonus è riconosciuto a ciascun beneficiario fino all’importo massimo di 5 milioni di euro, rispettando due clausole importanti:
- Le spese per gli investimenti R&S annue sia di almeno 30 mila euro
- La suddetta spesa sia di tipo incrementale, ovvero che ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall’impresa nei 3 anni precedenti a quello in corso.
Ambito di applicazione oggettivo
Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S).
Gli investimenti in R&S agevolabili (art. 2 DM) sono i seguenti:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];
Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Quanto spetta di bonus e di credito d’imposta?
La misura dell’agevolazione prevede due differenti aliquote di credito d’imposta in funzione delle diverse tipologie di spese:
la misura del credito d’imposta ricerca e sviluppo scende dal 50% al 25% dell’eccedenza agevolabile per alcune spese
Spese ammesse nel bonus ricerca e sviluppo sono:
- costi del personale altamente qualificato e non impiegato in attività di ricerca e sviluppo
- quota d’ammortamento spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
- spese sostenute per stipulare contratti di ricerca
- spese per acquisire competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologia
- costi per la certificazione contabile (5000 euro)
Modalità di fruizione
- Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili.
- Il credito NON concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
- Le imprese dal 1° gennaio 2016 potranno scontare il credito d’imposta in modo automatico utilizzando il CODICE tramite modello F24 per compensazione.
Cumulo
Il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non è un aiuto di Stato, per questo è cumulabile con le altre agevolazioni nazionali e regionali. Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con circolare del 16 marzo 2016 n. 5/E
La possibilità di cumulo per il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con altre agevolazioni a patto che il contributo non ecceda il 100% della spesa.
Normativa
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018
- Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 – Chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
- Articolo 3 del decreto–legge 23 dicembre 2013, n. 145 – “Interventi urgenti”
- Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013
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