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Estensione del Termine per il Riversamento del Bonus R&S a Beneficio delle Imprese

Estensione del Termine per il Riversamento del Bonus R&S a Beneficio delle Imprese

Estensione del Termine per il Riversamento del Bonus R&S a Beneficio delle Imprese

Con l’emanazione del decreto legge n.145 del 18 ottobre 2023, collegato alla Legge di Bilancio 2024, viene ulteriormente posticipato il periodo entro cui le imprese possono aderire volontariamente al riversamento del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

Questa nuova proroga, relativa al riversamento spontaneo introdotto dal decreto legge 146/2021, sposta al 30 giugno 2024 la scadenza per gli imprenditori che hanno beneficiato del credito d’imposta nei periodi d’imposta 2015-2019.

Secondo il nuovo termine stabilito, le imprese hanno tempo fino al 16 dicembre 2024 per effettuare il versamento, che può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.

L’intervento correttivo per affrontare le incertezze dei contribuenti costituisce un tentativo da parte del governo di fornire chiarezza e stabilità nel processo di adesione al riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, riducendo le preoccupazioni e le indecisioni che i contribuenti potrebbero sperimentare durante questa procedura complessa.

L’origine di questa “sanatoria” risiede nei numerosi controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sul corretto utilizzo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

I contribuenti che hanno usufruito di questo bonus si trovano ora di fronte a decisioni difficili riguardo alla partecipazione alla sanatoria. Questa situazione ha generato ansie e preoccupazioni di varia natura, accentuate dalla presenza di aspetti poco chiari relativi alla procedura di riversamento spontaneo.

In particolare, la procedura richiede ai contribuenti di specificare il motivo per cui desiderano procedere al riversamento delle somme. Questo atto è equiparabile a un’autodenuncia da parte del contribuente, soprattutto se non è stato ancora contattato dall’Agenzia delle Entrate.

Va ricordato che il provvedimento n.188987/2022 del 1° giugno 2022, che ha fornito le istruzioni operative per il riversamento, stabilisce (art. 2.3) che se l’Agenzia rileva una o più violazioni che impediscono il riversamento dopo la presentazione del modello, il contribuente perde il diritto alla procedura e questa non produce alcun effetto. Questa circostanza può rappresentare un elemento cruciale nella scelta dei contribuenti.

Questa considerazione assume particolare importanza se si tiene conto del fatto che spesso l’amministrazione finanziaria basa la sua decisione sulla non ammissibilità delle attività oggetto di rendicontazione, considerate non pertinenti alla Ricerca e Sviluppo. Questo permette il recupero delle somme erogate e l’applicazione di sanzioni pari al 100% dell’importo del credito d’imposta inesistente.

Invece di adottare decisioni estreme come il riversamento totale o parziale, si consiglia di condurre un’analisi accurata dei fattori specifici di ciascun caso, prendendo in considerazione tutte le variabili in gioco e conducendo un’attenta revisione delle rendicontazioni.

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