Bonus Sud, nuovo modello per il credito d’imposta dal 7 giugno 2022: le istruzioni
Bonus Sud, nuovo modello per richiedere il credito d’imposta sugli investimenti. Con il provvedimento del 6 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate approva la versione da utilizzare dal 7 giugno prossimo, fornendo le istruzioni e riepilogando le novità introdotte.
Bonus Sud, accesso al credito d’imposta con nuovo modello a partire dal 7 giugno 2022.
A fare il punto delle novità è l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 aprile che mette a disposizione il nuovo modello per richiedere i crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES) e le relative istruzioni.
La necessità di mettere a disposizione delle imprese il nuovo modello relativo al bonus Sud si lega alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022, che tra le altre cose ha esteso il perimetro dei territori ammessi al credito d’imposta.
La finestra per fare domanda si aprirà quindi dal 7 giugno 2022, e dopo il modello rivisitato sarà aggiornato anche il software per l’invio della comunicazione.
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 6 aprile 2022 rende operative le novità previste dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di bonus Sud, e a partire dal 7 giugno si aprirà la finestra per l’accesso al credito d’imposta.
In particolare, il comma 175, articolo 1 della legge n. 234/2021 ha adeguato il perimetro dei territori ammessi al bonus Sud alla luce della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea, includendo tra le regioni destinatarie dell’aiuto anche il Molise, una delle aree in deroga ai sensi della lettera a), articolo 107, paragrafo 3 del TFUE destinataria degli aiuti a causa del basso tenore di vita e dell’elevata disoccupazione.
Le zone dell’Abruzzo rientrano invece tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dedicato agli aiuti desinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Il nuovo modello per il bonus Sud dovrà quindi essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive situate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il modello va utilizzato anche dai soggetti che intendono accedere:
- al credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito, credito d’imposta Sisma);
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (di seguito, credito d’imposta ZES).
La Legge di Bilancio 2022 ha infatti esteso il credito d’imposta per gli investimenti ZES ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2022.
Per quel che riguarda il credito d’imposta Sisma, l’articolo 43-ter del decreto legge n. 152/2021 ha previsto che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 si applica nei limiti e nelle condizioni previste dal Temporary Framework.
Come evidenziato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’attuazione dell’agevolazione per il 2021 è subordinata al via libera da parte della Commissione UE, e pertanto dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 trovano quindi spazio nel nuovo modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che si arricchisce nel quadro B di un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La fase di trasmissione del modulo di domanda partirà dal 7 giugno 2022, data entro la quale verrà aggiornato anche il software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia.
Si ricorda che la comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, nelle seguenti modalità:
- direttamente dal contribuente;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
In caso di presentazione tramite intermediari, questi sono tenuti a consegnare al contribuente una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Fonte: informazionefiscale.it