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Bonus formazione 4.0: cambiano le aliquote a vantaggio delle PMI

Bonus formazione 4.0: cambiano le aliquote a vantaggio delle PMI

Modificate le aliquote del credito d’imposta formazione 4.0 applicabili ai progetti avviati dopo il 18 maggio 2022. E’ quanto previsto dal decreto Aiuti, per rispondere alle esigenze di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, coerenti con i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese. In particolare, le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40%, per le spese di formazione del personale dipendente, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%. A quali condizioni? Se ne parlerà durante la XIII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 23 al 25 giugno 2022.

L’accelerazione della rivoluzione tecnologica conseguente all’emergenza pandemica da Covid-19 ha portato l’Italia all’interno di una transizione verso un modello economico, produttivo e lavorativo il cui orizzonte è ancora tutto da definire.
Una trasformazione che interesserà imprese e lavoratori con conseguenti esigenze di qualificazione e riqualificazione coerenti con i cambiamenti.
Tra gli strumenti necessari per affrontare il processo di cambiamento che sempre più imprese e lavoratori si troveranno ad affrontare, in cima c’è sicuramente la formazione.

Bonus formazione 4.0

Un incentivo importante per le imprese che debbono affrontare processi di cambiamento è sicuramente il credito d’imposta formazione 4.0.
Si tratta di uno strumento agevolativo introdotto oramai da alcuni anni, disciplinato dall’art. 1, commi da 46 a 55, della legge n. 205/2017 cui è seguito il decreto 4 maggio 2018 adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito le indicazioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
Le disposizioni della legge n. 205/2017 sono state oggetto di diverse modifiche ad opera della legge n. 160/2019 e della legge n. 178/2020 e, da ultimo, dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, d’importo e massimale variabile a seconda delle dimensioni dell’impresa.
Si applica alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 sostenute fino periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
L’art. 22 del D.L. n. 50/2022, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese ha modificato nuovamente le aliquote del credito d’imposta applicabili ai progetti avviati dopo il 18 maggio 2022.
In particolare, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’art. 1, comma 211, della legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Laddove i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 non soddisfino le suddette condizioni, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Spese ammissibili

Le spese di formazione debbono riguardare attività di formazione rivolte al personale dipendente svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti:
a) vendita e marketing;
b) informatica e tecniche;
c) tecnologie di produzione.
Nell’allegato A alla legge n. 205/2017 vengono esplicitati tali ambiti.
Sono escluse dall’ agevolazione le spese di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
In relazione alle attività ammissibili (cfr. art. 3 DM 4/5/2018), ulteriore requisito necessario oltre a quello degli ambiti di cui all’allegato A citato, sono invece indicate le tecnologie su cui le attività formative possono essere realizzate.
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Le tematiche della Formazione 4.0 indicate dal MISE sono:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
La formazione più essere erogata anche attraverso il personale dipendente, mentre qualora ci si avvalga di soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
– ITS.
Il decreto MISE previsto dall’art. 22 del D.L. n. 50/2022 individuerà i soggetti che consentiranno alle piccole e medie imprese di poter maturare il credito d’imposta nella misura più elevata indicata in precedenza.
Sul piano procedurale, dal 2020 non occorre più l’accordo sindacale, mentre è necessaria la comunicazione prevista dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021.
Sono poi previsti ulteriori adempimenti, tra i quali: certificazione delle spese da parte di un revisore legale, relazione che illustri le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte, documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa, indicazione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Costo aziendale

L’art. 4 del decreto MISE 4 maggio 2018, considera ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Il costo aziendale è pari alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sono altresì ammissibili le spese del personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Tali ultime spese non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Misura del credito d’imposta

Alla luce della rimodulazione prevista dall’art. 22 del D.L. n. 50/2022 la misura del credito d’imposta può essere riassunta come segue:
Impresa
Credito d’imposta
Massimale del credito
Piccole imprese
– attività formative erogate dai soggetti individuati con decreto MISE e certificate: 70%
– attività formative erogate da altri soggetti e/o non certificate: 40%
300 mila euro
Medie imprese
– attività formative erogate dai soggetti individuati con decreto MISE e certificate: 50%
-attività formative erogate da altri soggetti e/o non certificate: 30%
Grandi imprese
30%
200 mila euro
L’art. 22 del D.L. n. 50/2022 nulla dice invece sull’aumento della misura del credito d’imposta, previsto nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
In tali casi, per tutte le imprese la misura del credito d’imposta è del 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali.

Dimensioni dell’impresa

L’individuazione delle dimensioni per qualificazione della categoria d’impresa è quella prevista dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.
Categoria di impresa
occupati
Fatturato
Totale di bilancio
Piccola impresa
Da 10 a 49
10 milioni
10 milioni
Media impresa
Da 50 a 249
50 milioni
43 milioni
Grande impresa
250 e oltre
Oltre 50 milioni
Oltre 43 milioni
Ai fini della collocazione in una delle categorie indicate, è necessario soddisfare il requisito del numero di occupati nonché una delle due soglie relative al limite di fatturato ed al totale di bilancio.

Procedure

I costi sostenuti debbono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, da allegare al bilancio.
La certificazione delle spese è necessaria anche per le imprese non soggette a revisione legale dei conti.
In tal caso, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile si considerano ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi in cui sono state sostenute le spese di formazione.
L’utilizzo del credito mediante l’utilizzo del modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 è possibile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

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