Aiuti “De Minimis”: il nuovo regolamento
Regolamento aiuti “De Minimis”: al via dal 1° gennaio
Sulla G.U. dell’UE il 15 dicembre scorso è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE agli aiuti “de minimis”. Il massimale è stabilito in euro 300.000 nell’arco temporale di tre anni.
Campo di applicazione
Il nuovo regolamento UE si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, a eccezione dei seguenti aiuti: Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura; Aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato; Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi: se l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; se l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; Aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; Aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
Aiuti “de minimis”
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al regolamento in disamina, sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e, per l’effetto, non sono soggette all’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, del trattato. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 euro nell’arco di tre anni. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa. Il massimale di 300.000 euro si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE. Ai fini del massimale gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto. Se la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento del massimale, i nuovi aiuti non beneficiano del regolamento in questione. In ipotesi di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale di 300.000 euro, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Se tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
Il regolamento in disamina si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (“aiuti trasparenti”). Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a “B-”, e uno dei due seguenti valori: il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 500 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.