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Formazione 4.0: integrativa per certificazioni in ritardo

Formazione 4.0: integrativa per certificazioni in ritardo

Domanda

Una Srl ha approvato il bilancio 2022 nel mese di giugno 2023, senza effettuare alcuno stanziamento relativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, commi 78-81, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019, e all’articolo 1, commi 210-217, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, e successive modifiche. Il 15 dicembre 2023, un revisore legale redige la “Certificazione relativa al credito d’imposta per la formazione 4.0”, in cui certifica che la società ha sostenuto spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, relative a un certo numero di ore di formazione, svolto nel corso dell’anno 2022, oltre al costo di revisione, maturando un credito d’imposta, di cui è indicata la cifra. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata da un revisore legale dei conti. È possibile rilevare il credito con ravvedimento nel quadro RU del modello Redditi relativo all’anno d’imposta 2022, sebbene la certificazione del revisore sia successiva al 30 novembre 2023? Il credito d’imposta può essere rilevato nel bilancio 2023 come contributo in conto esercizio?

Risposta

L’articolo 1, commi 46-55, della legge 205/2017 (di Bilancio per il 2018), modificato dall’articolo 1, commi 210 e seguenti, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha istituito un credito d’imposta a beneficio di tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione 4.0 a favore del personale dipendente. Tra le spese agevolabili figurano anche quelle relative alle attività di certificazione contabile delle spese al fine di fruire del credito d’imposta, che, nel caso in esame, corrisponde alla certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti a fine 2023. Con riferimento al caso esposto nel quesito, ai fini della fruizione del credito d’imposta formazione 4.0 maturato nel 2022, la società deve compilare il quadro RU del modello Redditi relativo al 2022 (che scadeva il 30 novembre 2023) indicando il codice F7. Se, come nella situazione prospettata, il contribuente non ha provveduto a indicare il suddetto credito entro la data di invio della dichiarazione per il 2022, è sempre possibile presentare una dichiarazione integrativa versando la sanzione di 250 euro, con le riduzioni proprie del ravvedimento operoso. Al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, il contribuente dovrà essere già in possesso della certificazione del revisore legale, atteso che, ai fini dell’ammissibilità del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione. Venendo ai risvolti contabili e di bilancio, si conferma la possibilità di registrare il contributo nel 2023, una volta che l’importo definitivo delle spese di formazione e, quindi, del credito sia emerso dalla certificazione del revisore.

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