Le spese di formazione debbono riguardare attività di formazione rivolte al personale dipendente svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti:
a) vendita e marketing;
b) informatica e tecniche;
c) tecnologie di produzione.
Nell’allegato A alla legge n. 205/2017 vengono esplicitati tali ambiti.
Sono escluse dall’ agevolazione le spese di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
In relazione alle attività ammissibili (cfr. art. 3 DM 4/5/2018), ulteriore requisito necessario oltre a quello degli ambiti di cui all’allegato A citato, sono invece indicate le tecnologie su cui le attività formative possono essere realizzate.
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Le tematiche della Formazione 4.0 indicate dal MISE sono:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
La formazione più essere erogata anche attraverso il personale dipendente, mentre qualora ci si avvalga di soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
– ITS.
Il decreto MISE previsto dall’art. 22 del D.L. n. 50/2022 individuerà i soggetti che consentiranno alle piccole e medie imprese di poter maturare il credito d’imposta nella misura più elevata indicata in precedenza.
Sul piano procedurale, dal 2020 non occorre più l’accordo sindacale, mentre è necessaria la comunicazione prevista dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021.
Sono poi previsti ulteriori adempimenti, tra i quali: certificazione delle spese da parte di un revisore legale, relazione che illustri le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte, documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa, indicazione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi dei dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.