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Decreto Aiuti maggio 2022: Maggiorazione crediti di imposta

Decreto Aiuti maggio 2022: Maggiorazione crediti di imposta

Ecco il testo pubblicato in GU n.114 del 17.05.2022 il decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il decreto, entra in vigore il 18 maggio e ora presentato alle Camere per la sua conversione in legge, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, in particolare introduce:

  1. Misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  2. Misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  3. Misure in materia di lavoro lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
  4. Misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  5. Misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Tra le misure previste per la ripresa economica e la produttività delle imprese si segnalano

Fondo sostegno imprese agricole danneggiate dalla crisi Ucraina

Per l’anno 2022 è istituito un Fondo con una dotazione 20 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi perdutoalle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

I soggetti destinatari del Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, sono le piccole e medie imprese agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Maggiorazione crediti di imposta

  • Credito d’imposta acquisto energia e gas naturale
    Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas naturale, viene incrementato e passa dal 20% al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 (modificando l’art. 4 del DL n. 21/2022).
    Per le imprese energivore e imprese a forte consumo di gas naturale, vengono incrementati i crediti d’imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25% la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 20 al 25% la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
    Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, viene incrementato dal 12% al 15%.
  • Credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
    Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016,n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata dal 20 al 50%;
  • Credito d’imposta formazione 4.0
    le aliquote del credito d’imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);
  • Tax credit cinema
    Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

Fonte: FiscoeTasse.com

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