Credito d’imposta beni strumentali: bonus investimenti 4.0 e bonus sud anche per le STP
Anche le Società tra professionisti possono accedere al credito d’imposta beni strumentali 4.0 e al bonus Sud. La natura del reddito prodotto dalle S.t.P. ossia reddito d’impresa, permette loro di accedere sia al bonus investimenti 4.0 sia al bonus sud. Infatti, tali crediti d’imposta sono riservati alle imprese.Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 600/2021 del 16 settembre.Il reddito delle STP è reddito d’impresa
Le società tra professionisti producono reddito d’impresa. Tale indicazione è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate in diverse occasioni. Ad esempio con la risoluzione, Agenzia delle entrate, n°118/2003.In particolare in tale documento di prassi è stato evidenziato che:
- sul piano fiscale, le STP, costituite per l’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono reddito d’impresa,
- in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile.
La risposta n° 600/2021
La risposta n° 600/2021 prende spunto da apposita istanza di interpello con la quale una Società tra professionisti ha chiesto all’Agenzia delle entrate:
- la conferma dell’inquadramento reddituale dei redditi della STP tra i redditi d’impresa,
- finalizzata all’eventuale spettanza al credito d’imposta beni strumentali 4.0 e al bonus Sud.
Nello specifico, la società, in relazione ad un investimento programmato, sta valutando la possibilità di accedere al: credito d’imposta per i beni materiali Industria 4.0 disciplinato dall’articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (beni allegato A, legge 232/2016) e al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98 – 108, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (bonus sud).Per i beni materiali industria 4.0, sono agevolati gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023. A condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.Il parere dell’Agenzia delle entrate
Destinatari di entrambe le agevolazioni sono i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta. Considerata la natura di reddito d’impresa assegnata alle STP, l’istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge che non formano oggetto dell’ interpello in esame, può beneficiare dei citati crediti di imposta. Viene ribadito che le due agevolazioni sono tra loro cumulabili, “a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.
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