Codice della crisi: il punto della situazione
I continui rinvii della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi, piuttosto che favorire l’adeguamento delle imprese ai nuovi obblighi di legge, hanno invece creato tanta confusione negli imprenditori che hanno associato l’obbligo per le società di dotarsi di adeguati “assetti organizzativi” (in vigore da oltre due anni), con le disposizioni sugli istituti di allerta più volte prorogati.
In seguito a questa confusione, la quasi totalità degli imprenditori ha lasciato sinora inapplicata la norma già entrata in vigore, esponendosi a rischi non di poco conto.
Questa mal posizionata attenzione va prontamente corretta e a tal proposito facciamo il punto della situazione alla luce dell’ultimo intervento legislativo (D. L. 118 del 24 agosto 2021) in materia di crisi d’impresa, secondo il quale:
– viene confermato l’obbligo, per tutte le società, di adottare adeguati assetti organizzativi al fine di evitare o anticipare uno stato di crisi (in vigore dal 16 marzo 2019);
– viene differita al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore delle altre parti del Codice della crisi d’impresa ad eccezione degli indici di allerta (tra le quali le segnalazione della crisi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, dell’Inps e l’Agente della Riscossione) che entreranno invece a regime il 31 dicembre 2023;
– gli imprenditori (ditte individuali e società) che si trovano in uno stato di crisi potranno invece rivolgersi alla C.C.I.A.A. e chiedere la nomina di un tutor al fine di superare lo stato di difficoltà se non irreversibile (a partire dal 24 settembre 2021).
Ma cosa devono fare, in concreto, gli amministratori delle società per adottare “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”?
Devono istituire, innanzitutto tutto, un modello di controllo di gestione che permetta di intercettare i primi segnali di crisi che si manifestano con l’insufficienza dei flussi di cassa prospettici (futuri) rispetto alle obbligazioni assunte (scadenza di mutui e altri debiti a medio e lungo termine come, ad esempio, le rateizzazioni dei debiti tributari o previdenziali).
I flussi di cassa prospettici sono inoltre richiesti dalle banche per avviare un’istanza di concessione di prestito e, a partire dall’anno prossimo, per la conferma degli affidamenti in corso.
L’organizzazione dell’impresa, inoltre, deve essere in grado di intercettare quegli eventi o circostanze che possono minacciare la continuità aziendale (la concentrazione del fatturato su pochi clienti, eventuali squilibri economico-finanziari, difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, ecc…) al fine di pianificare azioni e strategie per fronteggiare tali incertezze e criticità.
In ultimo bisogna chiedersi cosa succede all’amministratore di una s.r.l., ad esempio, che non ha predisposto gli “adeguati assetti”?
Gli amministratori saranno chiamati a rispondere di fronte ai soci e ai creditori della società, dell’eventuale inadeguatezza degli assetti predisposti.
In altre parole, l’inadempimento dell’obbligo, se causativo di un danno patrimoniale, può legittimare un’azione di responsabilità verso gli stessi amministratori che rischiano di pagare di tasca propria per il danno arrecato alla società a causa della mancata adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Dott. Nicolò Castello
Commercialista e revisore legale
MPHIM+ Author
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