Bonus alberghi fino a tutto il 2022 nel decreto Sostegni-bis
Il decreto Sostegni-bis proroga fino al 2022 il credito d’imposta previsto per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere
Il decreto Sostegni-bis proroga fino al 2022 il credito d’imposta previsto per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. In precedenza il bonus era stata potenziato ed esteso al 2020 e al 2021 dal D.L. Agosto. Grazie al Decreto sostegni-bis, il credito d’imposta è riconosciuto anche per l’esercizio 2022, con uno stanziamento di fondi pari a 100 milioni di euro.
Ecco in chiaro chi sono i soggetti beneficiari e per quali spese è possibile ottenere il credito d’imposta.
Il bonus alberghi
Il D.L. 83/2014 all’art.10 ha previsto un credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. Il credito d’imposta c.d bonus alberghi spettava nella misura del 30%, su una spesa max di 200.000 euro.
Rientrano tra i beneficiari le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Per impresa alberghiera si intende:
la Struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Sono agevolati i costi sostenuti per:
- interventi di ristrutturazione edilizia,
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- nonché ulteriori interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
A condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo. Inoltre, il credito d’imposta è stato riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva, entro i criteri predeterminati (tali criteri sono stati introdotti dall’art.
1, co. 320, della L. n. 208/2015, quali nuovi commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014).
Le disposizioni attuative e l’intervento della Legge di bilancio 2017
Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 7 maggio 2015, sono state individuate le disposizioni attuative della misura. Nello specifico sono stati individuati anche gli interventi agevolabili.
Sono esempi di interventi agevolabili quelli di:
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali e’ necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- miglioramento e adeguamento sismico;
- modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
- realizzazione di balconi e logge;
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
- ecc.
Le novità della Legge di bilancio 2017
Con la Legge n°232/2016, Legge di bilancio 2017, il credito d’imposta è stato portato al 65% della spesa sostenuta (rispetto alla precedente percentuale del 30%) a condizione che gli interventi avessero anche le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.L. n. 83. Sono agevolate le spese sostenute negli anni 2017 e 2018.
Fonte: investireoggi.it
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